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Ordinanza — n. 2867/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal basis and generic nature of sentencing argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2867/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Licandro Cristian inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sentencing imposed by the Court of Appeal of Catania, arguing regarding the dosimetria della pena. The court rejected this claim because the legal ground was not permitted by law and was deemed too generic to merit review.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if the legal ground is not permitted by law or is generic and lacks specific factual or legal justification.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing dosimetry generic legal ground procedural costs award Cassa delle ammende modalità di calcolo dell'ammenda remissione della pena sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 599 bis c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICANDRO CRISTIAN nato a CATANIA il 30/05/1985 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 24726/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e perché, comunque, generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.