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Ordinanza — n. 2866/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2866/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2866/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERI ANDREA nato a LAMEZIA TERME il 13/10/1979 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; ì R.G. n. 24700/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2866/2026 — snpen · Corte di Cassazione: n. 24700/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze infrazione qualificata LStup traffico aggravato di cocaina consumo di canapa reati penali gravi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERI ANDREA nato a LAMEZIA TERME il 13/10/1979 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; ì R.G. n. 24700/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025