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Ordinanza — n. 2865/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2865/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judgment failed to recognize a specific legal fact pattern under Article 73 of the Drug Trafficking Law. The court rejected this claim because the appeal merely reproduced criticisms already adequately evaluated by the lower courts and was objectively generic, failing to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible if it is merely reproductive of censure already evaluated by the lower courts and is objectively generic, failing to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproductive censure drug trafficking law procedural costs Cassa delle ammende lower court reasoning imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
24694/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PICCOLO ANTONY nato il 08/01/1987 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 24694/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (cfr. anche pagg. 4-5 sentenza di primo grado);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202