Ordinanza — n. 2864/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLITTO SALVATORE nato a SIRACUSA il 13/08/1984 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 24685/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 - 582 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, all'accertamento della capacità di intendere e di volere, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, alla dosimetria della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 2864/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLITTO SALVATORE nato a SIRACUSA il 13/08/1984 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 24685/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 - 582 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, all'accertamento della capacità di intendere e di volere, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.