Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2864/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2864/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2864/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLITTO SALVATORE nato a SIRACUSA il 13/08/1984 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 24685/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 - 582 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, all'accertamento della capacità di intendere e di volere, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, alla dosimetria della pena;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2864/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento alle vittime di reati riparazione dei danni di guerra prestazioni per lesione al ginocchio risarcimento per errore giudiziario grave caso di rigore quantificazione del torto morale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLITTO SALVATORE nato a SIRACUSA il 13/08/1984 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 24685/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 - 582 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, all'accertamento della capacità di intendere e di volere, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, alla dosimetria della pena;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.