Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2863/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for non-specificity and mere reproduction of lower court censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2863/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ignazio Randone inadmissible regarding both the liability judgment and the intent element. The appellant argued for non-punishability due to minor facts, but the court found the intent claim merely reproduced arguments already evaluated by the appellate judges. Consequently, the appeal was rejected because the intent argument lacked specific new grounds and the liability issue was not properly raised on appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 c.p.; Art. 360 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces censure already evaluated by the court of first instance without adding specific new grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility mere reproduction of censure non-specificity of grounds intent element requirement non-punishability minor facts aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 c.p.
Art. 360 c.p.
art. 385 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDONE IGNAZIO nato a LENTINI il 11/07/1983 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 24679/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fato;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, non dedotto specificamente in appello, e, quanto al secondo, perchè meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025.