Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing lower court censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court lacked proof regarding the type and quantity of drugs, but the court found the appeal generic and a mere reproduction of already evaluated censure. Consequently, the court rejected the request for a different factual reconstruction without specific grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely reproductive of censure already adequately evaluated by the court of first instance and substantively aimed at soliciting a different evaluation of evidence, or if it is objectively generic with respect to the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULKU ARMAND nato il 23/03/1982 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 24656/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, ala mancanza di prova in ordine al tipo e alla quantità di sostanza stupefacente; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.