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Ordinanza — n. 2861/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to being an unconnected added ground raised only in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2861/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for confiscation, but this ground was raised solely in the second instance as an unconnected addition rather than a primary appeal point. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary procedural connection to the original grounds and was therefore rejected.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested ground was not raised in the first instance and is not connected to the original grounds of the appeal.

Parole chiave

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procedural inadmissibility unconnected added ground second instance appeal confiscation order Corte di Cassazione confisca di beni confisca dei beni pena di recesso

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 599 bis c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPIZZI LUCA ANTONINO nato a PATERNO il 14/06/1997 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 24601/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla disposta confisca; Ritenuto il motivo inammissibile, perché non solo oggetto di rinuncia, ma anche perché inammissibile sin dall'origine essendo stato dedotto in appello solo come motivo aggiunto ma non connesso con quelli originari; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.