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Ordinanza — n. 2850/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on road traffic homicide, rejecting generic factual re-evaluation and logical criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2850/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Marco Giannetti's appeal against the second-instance conviction for road traffic homicide inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in finding criminal liability and failed to recognize mitigating circumstances, claiming the motorcycle's autonomous impact broke the causal chain. The court rejected these claims as generic attempts to re-evaluate factual findings and logical coherence, which fall exclusively within the trial judge's domain.

Regesto Legislator

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Art. 589-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or criticize the logical coherence of the lower court's reasoning unless the defect is macroscopically evident.

Parole chiave

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road traffic homicide criminal liability causal chain mitigating circumstances inadmissible appeal judicial review limits logical coherence responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 589-bis c.p.
Violazione di legge: la Corte di merito avrebbe ritenuto erroneamente sussistente nei fatti il reato di cui all'art. 589-bis cod.
Art. 589-bis, comma 7 c.p.
Violazione di legge: la Corte di merito avrebbe ritenuto erroneamente sussistente nei fatti il reato di cui all'art. 589-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 136 Cost.
art. 589-bis cod. pen
Violazione di legge: la Corte di merito avrebbe ritenuto erroneamente sussistente nei fatti il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., trascurando di considerare le caratteristiche anomale della vicenda.
art. 616 cod. proc. pen
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017
Sez. U. n. 930 del 13 dicembre 1995
Cass. S.U., 24 dicembre 1999, Spina
Cass. S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass.
Cass. S.U., 30 aprile 1997, Dessimone
S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass. S.U., 30 aprile 1997, Dessimone; cfr.
Cass. S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella
altresì Cass. S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIANNETTI MARCO nato a ROMA il 20/08/1986 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giannetti Marco ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la sua responsabilità in ordine al reato di omicidio stradale. La difesa dell'imputato ha articolato i seguenti motivi di doglianza.

1. Violazione di legge: la Corte di merito avrebbe ritenuto erroneamente sussistente nei fatti il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., trascurando di considerare le caratteristiche anomale della vicenda. La individuazione della responsabilità penale in materia impone di verificare non soltanto se la condotta del soggetto agente abbia concorso a determinare l'evento e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare, ma anche se l'autore della stessa potesse prevedere, con giudizio "ex ante" quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo;

2. La Corte di merito avrebbe espresso una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria e carente. La condotta di guida serbata dal conducente del motociclo, che non ha moderato la velocità in prossimità dell'intersezione, ha determinato una palese interruzione del nesso di causalità, andando ad impattare autonomamente contro l'autovettura dell'imputato, che si trovava ferma sul ciglio della strada;

3. Violazione di legge, omessa e/o carente motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il primo ed il secondo motivo di doglianza si appalesano del tutto generici e tendenti a sollecitare un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie, non consentito in sede di legittimità. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti in fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (così, ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679).

Occorre aggiungere che in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U. n. 930 del 13 dicembre 1995, Clarke, Rv. 203428). Esula, quindi, dai poteri della Corte di Cassazione la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Cass. S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass. S.U., 30 aprile 1997, Dessimone; cfr. altresì Cass. S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074). Il ricorrente solo apparentemente svolge una critica alle argomentazioni logiche fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria diversa ricostruzione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legittimità allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata, come nel caso in esame, abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa.

In particolare, la Corte d'appello, sulla base del puntuale richiamo alle risultanze processuali, ha sostenuto come la ricostruzione dell'incidente stradale proposta dal ricorrente fosse frutto di ipotesi che non avevano trovato alcuna conferma in atti, essendo smentita dagli esiti degli accertamenti effettuati dal personale di polizia intervenuto sul posto (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Con argomentare immune da incongruenze logiche, fondato su un'attenta analisi della regiudicanda, la Corte di merito ha chiarito come non sussistano i presupposti per riconoscere l'attenuante invocata dall'imputato, in assenza di qualsiasi prova di condotte colpose ascrivibili alla vittima.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicem