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Ordinanza — n. 2849/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic content and irrelevance of prescription arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2849/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Giuseppe Noia's cassation appeal inadmissible for manifestly unfounded grounds. The defense argued violations of articles regarding fine conversion, particular leniency, and prescription, but the Court found these arguments generic or irrelevant to the specific facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 157 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its content is generic and fails to specify how the cited norms were violated in the concrete case, or if the arguments raised are irrelevant to the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic content particular leniency prescription of crime fine conversion driving without license procedural costs testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 133-bis cod. pen.
Violazione e falsa applicazione della legge processuale penale in riferimento all'art. 133-bis cod. pen.;
Art. 131-bis cod. pen.
Violazione e falsa applicazione della legge processuale penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.;
Art. 157 cod. pen.
Violazione dell'art. 157 cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato.
Art. 344-bis cod. proc. pen.
Quanto all'ultimo motivo di ricorso, il richiamo alla prescrizione del reato è del tutto inconferente: il fatto è stato commesso in data 25/3/2021, nella vigenza del diverso regime della improcedibilità (art. 344-bis cod.
L. 27 settembre 2021, n. 134
art. 133-bis cod. pen
Violazione e falsa applicazione della legge processuale penale in riferimento all'art. 133-bis cod. pen.;
art. 131-bis cod. pen
Violazione e falsa applicazione della legge processuale penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.;
art. 157 cod. pen
Violazione dell'art. 157 cod. pen.
art. 133 cod. pen
La norma che si assume violata prevede che il giudice debba, nella determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria, tenere conto, oltre che dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo.
art. 344-bis cod. proc. pen
Quanto all'ultimo motivo di ricorso, il richiamo alla prescrizione del reato è del tutto inconferente: il fatto è stato commesso in data 25/3/2021, nella vigenza del diverso regime della improcedibilità (art. 344-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu
Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOLA GIUSEPPE nato a SALA CONSILINA il 08/03/1968 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Noia Giuseppe, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 2300,00 di ammenda, ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia in epigrafe indicata. La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione e falsa applicazione della legge processuale penale in riferimento all'art. 133-bis cod. pen.;

2. Violazione e falsa applicazione della legge processuale penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.;

3. Violazione dell'art. 157 cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo di ricorso, si appalesa inammissibile per la genericità del suo contenuto. La difesa si duole della violazione dell'art. 133-bis cod. pen., che pone in relazione con il diverso istituto della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, citando le pene sostitutive delle pena detentive brevi. Il tenore del motivo proposto risulta non comprensibile: in esso si confondono istituti diversi e non sono chiari i rilievi critici avanzati nei confronti della sentenza impugnata.

La norma che si assume violata prevede che il giudice debba, nella determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria, tenere conto, oltre che dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo. Il mero richiamo a detta norma, senza alcuna specificazione che consenta di individuare riferimenti al caso che occupa, rende il motivo del tutto inconferente. Parimenti inammissibile, in ragione della sua genericità, è il secondo motivo di ricorso. La difesa sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare l'art. 131-bis cod. pen., assumendo che il comportamento serbato dall'imputato è particolarmente tenue perché non abituale.

Il rilievo non si confronta con le argomentazioni illustrate in sentenza, in cui si evidenzia che il ricorrente è gravato da plurimi precedenti penali. Trascura altresì di considerare la difesa come, in base a consolidato orientamento di questa Corte, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio (cfr.

Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812, così massimata:"La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio"). Quanto all'ultimo motivo di ricorso, il richiamo alla prescrizione del reato è del tutto inconferente: il fatto è stato commesso in data 25/3/2021, nella vigenza del diverso regime della improcedibilità (art. 344-bis cod. proc. pen., applicabile ai procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020, siccome previsto dalla I. 27 settembre 2021, n. 134).

Sulla base di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2025 Il Consigli