Italian Supreme Court dismisses appeal claiming administrative license revocation violates reformatio in peius principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's substitution of a suspended license with a revoked license did not violate the prohibition of aggravating the penalty. The defense argued that the ban on worsening the sentence applies to administrative sanctions, but the court held it only covers criminal penalties and security measures. Consequently, the court affirmed that a sanction imposed directly by the criminal statute is not subject to the reformatio in peius restriction when only the accused appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597, comma 3, cod. proc. pen.; In criminal appeals by the sole accused, the imposition of a new or heavier administrative sanction prescribed by the incriminating statute does not constitute a violation of the reformatio in peius principle.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLUBOVIC DUSAN nato il 08/11/1991 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Trieste, che aveva riconosciuto Golubovic Dusan colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, ha ridotto la pena inflitta all'imputato in quella di mesi 2 di arresto ed euro 750,00 di ammenda, ha sostituito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con la revoca della stessa. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, lamentando la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Il divieto di reformatio in peius, osserva la difesa, si applica anche alle statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie; pertanto, ove l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, il giudice di appello non avrebbe potuto aggravare la sanzione accessoria disposta in primo grado. L'impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto. La decisione assunta dalla Corte di merito è conforme al principio stabilito in questa sede, in virtù del quale «In tema di impugnazioni, nel caso di appello proposto dal solo imputato, non integra violazione del divieto di "reformatio in peius" l'irrogazione, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
c) e comma 2-bis, cod. strada, della revoca della patente di guida in luogo della sua sospensione, disposta in primo grado. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda i casi di aggravamento della pena, di applicazione di una più grave misura di sicurezza, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca dei benefici e non quello di irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, imposta dalla norma incriminatrice)» (così Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, Cudalb, Rv. 283523).
Non si individuano ragioni per discostarsi dal condivisibile orientamento citato, in linea con altro precedente, nel quale, sia pure con riferimento al reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, è stato affermato il medesimo principio (cfr. Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138:«In tema di impugnazioni, in caso di appello proposto dal solo imputato, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" l'irrogazione della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 189, comma 6, cod. strada, in conseguenza della sentenza di condanna per la mancata ottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, trattandosi di sanzione amministrativa che consegue "ex lege" al reato»).
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2025 Il Consigliere es