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Ordinanza — n. 2847/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for tax fraud and specific recidivism due to lack of subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2847/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax fraud and specific recidivism. The defense argued errors in applying criminal law regarding subjective intent and the logic of recidivism, but the court found these issues concerned factual evaluation reserved for the appellate court. The decision rests on the finding that the lower court correctly excluded a plausible excuse for the defendant's false declarations and properly assessed his increased social danger based on prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.P.R. 115/2002; Art. 600 c.p.: Appeals challenging the factual reconstruction of criminal acts or the assessment of subjective elements and recidivism are inadmissible when the lower court has provided adequate motivation based on correct inferential criteria.

Parole chiave

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tax fraud specific recidivism subjective intent inadmissible appeal factual evaluation abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.P.R. 115/2002
Art. 600 c.p.
art. 95 d.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016
251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep.
Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022
270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGHELLI LUCA nato a GENOVA il 04/02/1980 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Minghelli Luca, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reati di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, fatti commessi il 6/10/2017 ed il 5/11/2018; Considerato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per difetto dell'elemento soggettivo dei reati;

2. Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva specifica ed i nfraqui nq uen na le. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, basata su corretti criteri di inferenza: nella specie, la Corte di merito ha logicamente evidenziato come si debba escludere che l'imputato sia incorso in un errore scusabile nel rendere le false dichiarazioni e nell'omettere di comunicare le variazioni di reddito, non essendo sostenibile che egli fosse all'oscuro delle risorse economiche della compagna convivente.

Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva qualificata, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati dall'imputato, anche della stessa indole (il ricorrente, si legge in sentenza, ha riportato una condanna per il reato di falsità ideologica). Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2025 Il Consigliere estens