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Ordinanza — n. 2841/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding appeal to settlement outside statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2841/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against a settlement judgment outside the permitted grounds for cassation. The appellant argued for the irrelevance of the criminal facts and the equivalence of circumstances, while the Court held that only specific issues regarding the parties' will, prosecutor consent, or divergent content are admissible. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against settlement judgments, cassation is admissible only for grounds concerning the formation of the parties' will, prosecutor consent, divergent content, or illegal sentencing, excluding arguments on factual irrelevance or equivalence of circumstances.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement judgment grounds criminal procedure code de plano rejection procedural limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
art. 599 bis c.p
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERRI EMANUELE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 19/08/1990 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Pierri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso si prospetta l'asserita irrilevanza penale del fatto in contestazione, il giudizio di equivalenza tra circostanze e la mancata considerazione delle generiche riconosciute per i fatti portati in continuazione, aspetti tutti eccentrici ai limiti di devoluto sopra rassegnati; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.