Criminal appeal dismissed as inadmissible because the contested fact reconstruction was already refuted by the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Luigi Miele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal challenged the characterization of resistance under Article 337 of the Penal Code, which the court found was based on a factual reconstruction explicitly contradicted by the trial court's assessment of the agent's testimony. Since the lower court correctly analyzed the entire investigative record to support its findings, the appellate argument lacked merit and was therefore rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the only ground of complaint relies on a factual reconstruction that has been definitively refuted by the court of first instance based on the complete investigative record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIELE LUIGI nato a CASERTA il 01/01/1973 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Miele avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, diretta a contestare la configurabilità della resistenza ex art 337 cp ascritta al ricorrente, si lega ad una ricostruzione del fatto ( giustificata dalle dichiarazioni dell'agente Ferola rese in dibattimento) puntualmente smentita dalla Corte del.merito facendo correttamente riferimento al complessivo portato della relativa deposizione che univocamente, alla stessa stregua di quanto cristallizzato dalle altre emergenze di indagine acquisite, hanno dato supporto all'impostazione accusatoria; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.