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Ordinanza — n. 2837/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges the base sentence and continuations under the law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2837/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds sought to review the base sentence and continuations are not permitted in a legality proceeding. The appellant argued against the punitive treatment, but the court found the lower court's reasoning sufficient and logical given the minor deviation from the statutory minimum. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 2, lett. b) c.p.p.: An appeal in legality is inadmissible if it aims to review the soundness of the reasoning regarding the base sentence and continuations, as such matters fall exclusively within the jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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legality proceeding base sentence review continuations inadmissible appeal punitive treatment motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 2, lett. b) c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO ALESSANDRO nato a CARINI il 29/10/1982 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro D'Agostino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto diretti a sindacare la tenuta della motivazione sottesa alla determinazione del trattamento punitivo sotto il versante della pena base irrogata, degli aumenti apportati per la continuazione e del diniego delle generiche atteso che la sentenza impugnata, anche alla luce del modesto discostamento dal minimo edittale e dei ridotti aumenti apportati ex art 81 cpv e considerazione delle indicazioni argomentative tracciate sull'ari 62 bis cp al terz'ultimo capoverso di pagina 5 della motivazione, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.