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Ordinanza — n. 2836/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds raise new factual issues and re-litigate already decided facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2836/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Nicola D'Auria inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground of appeal improperly introduced new factual reconstructions and re-litigated issues already decided by the lower courts, while the second ground was manifestly unfounded due to sufficient reasoning in the original judgment. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a court of last instance.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they raise new factual issues or re-litigate matters already decided by the lower courts, as the supreme court reviews only legal errors, not factual disputes.

Parole chiave

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Court of Cassation inadmissibility of appeal factual re-litigation legal review limits court costs and fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AURIA NICOLA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 18/07/1961 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola D'Auria avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo si fonda su una ricostruzione complessiva e alternativa delle emergenze acquisite ponendo alla Corte la disamina di mere questioni in fatto e finendo per replicare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla confermata responsabilità del ricorrente per la calunnia allo stesso ascritta mentre il secondo, relativo al giudizio di bilanciamento tra circostanze, oltre a porre questioni non devolute alla Corte del merito ( quanto alle connotazioni della recidiva contestata e ritenuta siccome specifica) è comunque manifestamente infondato Perché la sentenza anche su tale punto appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.