Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to inadmissible grounds and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were not permitted in a legality proceeding. The appellant's first ground merely replicated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts on correct legal grounds, while the second ground regarding the balancing of circumstances was found to be unfounded given the lower court's sufficient reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legality proceedings are inadmissible if grounds merely replicate arguments already examined by the court of first instance or if the lower court's reasoning is sufficient and non-illogical to preclude review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIAPUOTI GIULIANO nato a VILLARICCA il 13/02/1984 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuliano Cacciapuoti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo si fonda su una ricostruzione alternativa delle emergenze acquisite finendo per replicare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla confermata responsabilità del ricorrente per la falsa testimonianza allo stesso ascritta mentre il secondo, relativo al giudizio di bilanciamento tra circostanze, è manifestamente infondato perché la sentenza anche su tale punto appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.