Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of factual specificity regarding the crime's constitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of criticism failed to meet the requirements for a legality review. The appellant argued that the conviction was flawed due to the absence of a SIM card in the seized phone, a fact not detailed in the lower court's judgment. The court ruled that this omission was inconsequential to the core criminal act of introducing a communication device into a prison, which already satisfied the statutory threshold for criminal liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 ter c.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal based on a violation of law is inadmissible if the alleged error concerns a factual aspect not specified in the grounds of appeal, as the constitution of the crime relies on the introduction of the device itself rather than the presence of a SIM card.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ATRI EDOARDO nato a NAPOLI il 02/04/1967 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Edoardo D'Atri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata non è consentita dalla legge in sede di legittimità in quanto si adduce una violazione di legge - legata alla configurabilità dell'ipotesi di reato contestata al ricorrente, ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 391 ter cp sul versante della introduzione di un dispositivo telefonico all'interno di un istituto penitenziario- fondata su un aspetto in fatto non puntualizzato nel gravame di merito - l'assenza della scheda Sim inserita nei dispositivi rinvenuti nella disponibilità dell'imputato-, comunque inconferente rispetto alla specifica condotta in contestazione, correlata alla mera introduzione dello strumento idoneo alla comunicazione, rispetto alla quale la soglia della rilevanze penale della condotta deve ritenersi anticipata ancor più di quanto è a dirsi per le altre condotte considerate dalla fattispecie in esame; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.