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Ordinanza — n. 2832/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding motivation defects not covered by Art. 448 c.p.p. exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2832/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits of the case. The appellant argued that the lower court's sentencing decision contained motivation defects regarding the assessment of recidivism, but the Court ruled this issue falls outside the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. The appeal is inadmissible if the alleged defect in the judgment's motivation does not constitute a violation of law strictly enumerated in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissibility de plano motivation defects recidivism assessment Article 448 c.p.p. Cassation appeal recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNA MATTEO nato a BUSTO ARSIZIO il 30/07/1982 avverso la sentenza del 20/03/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Manna avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza dei costituti idonei a giustificare la recidiva contestata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguarda vizi afferenti all' espressione della volontà dell'imputato o alla qualificazione del fatto né, infine, inerisce alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.