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Ordinanza — n. 2831/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility as they concern sentencing balance rather than statutory violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2831/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Abdelhafid and Bouzzokruj inadmissible de plano. The applicants argued that the lower court's sentence was disproportionate and failed to balance circumstances correctly. The court ruled that such arguments do not constitute a violation of law under Article 448, as they do not involve a discrepancy between the request and the decision or an illegal penalty.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals based on the congruity of the agreed sentence or the balancing of circumstances are inadmissible as they do not fall within the statutory list of legal violations.

Parole chiave

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inadmissibility de plano congruity of sentence balancing of circumstances Article 448 cod. proc. pen. violation of law motivazione sufficiente proporzionalità della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
33040 del 2015 (3azouli); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 33040 del 2015 (3azouli)
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELBRYKY ABDELHAFID (CUI 05XMW1F) nato il 21/06/2000 ELHAMHRI BOUZZOKRUI (CUI 05EREV2) nato il 05/09/1996 avverso la sentenza del 29/05/2025 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Elbriky Abdelhafid e Elhamihri Bouzzokruj avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di motivazione della sentenza in relazione alla congruità della pena concordata e al bilanciamento delle circostanze, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguarda vizi afferenti all' espressione della volontà dell'imputato o alla qualificazione del fatto né, infine, inerisce alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (3azouli); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.