Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing proportionality under Art. 448 c.p.p. and Art. 610 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeal by Hailal MoiSlAine and Hassib Elarbi inadmissible de plano. The applicants argued that the agreed sentence lacked proportionality, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure limits admissibility to specific statutory violations, excluding mere disagreements on sentencing. Consequently, the appeal was rejected without a merits examination, and the applicants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals challenging the proportionality of an agreed sentence are inadmissible unless they allege a specific violation of law defined in Article 448, as they do not concern the expression of the accused's will or the qualification of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAILAL MOHSINE (CUI 05FXGN) nato il 20/10/1989 HASSIB ELARBI (CUI 04YD7TU) nato il 13/04/1990 avverso la sentenza del 22/05/2025 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Hailal MoiSlAine e Hassib Elarbi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di motivazione della sentenza in relazione alla congruità della pena concordata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguarda vizi afferenti ali' espressione della volontà dell'imputato o alla qualificazione del fatto né, infine, inerisce alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (3azouli); rilevato che all'inammissibilità dei ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.