Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for exceeding scope of review and lacking substantive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the challenged arguments exceeded the permissible scope of a review for legal errors. The court found that the first ground for appeal required a factual reconstruction of the crime, which is outside the jurisdiction of a court of cassation, while the other grounds were deemed manifestly unfounded due to sufficient reasoning in the lower judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised concern factual reconstruction rather than legal error, or if the lower court's reasoning is not logically flawed or manifestly inconsistent with the evidence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUENDOUZ SAMI nato a EL MILIA( ALGERIA) il 18/07/1980 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Sami Guendouz avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: avuto riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'ad 73 comma 5 TUS ascritto al ricorrente si devolvono, con il primo'e complesso motivo, questioni attinenti alla ricostruzione della vicenda in fatto estranee al perimetro di verifica proprio del giudizio di legittimità, perché fondate su una alternativa rilettura delle fonti probatorie avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito né connotate da effettive e condivisibili manifeste incongruenze del relativo ritenere logico; in relazione agli altri due motivi, riguardanti il diniego delle generiche e la motivazione spesa nel non concedere la pena sostitutiva sollecitata dalla difesa, i relativi rilievi sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.