Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2825/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and unsupported recidivism claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2825/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Emanuel Antonio Melis inadmissible, rejecting claims of logical defects in the lower court's reasoning. The court found the second-instance judgment logically coherent and sufficiently motivated regarding the defendant's evasion and recidivism under Article 99. Consequently, the appeal was dismissed, and Melis was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 99 comma IV c.p.; The appeal is inadmissible if the alleged logical defects or contradictions in the lower court's reasoning are not substantiated by the text, and if the conviction for recidivism is based on sufficient evidence and proper weighing of aggravating versus mitigating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility logical defects of reasoning recidivism under article 99 aggravating versus mitigating Court of Cassazione jurisdiction recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 99 comma IV c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS EMANUEL ANTONIO nato a SASSARI il 04/04/1987 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuel Antonio Melis avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo al giudizio di responsabilità per la evasione ascritta all'imputato, si prospettano asseriti difetti, vizi di logicità o contraddittorietà della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato smentisce radicalmente, risultando connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali ( si veda quanto indicato alla pagina 10, cpv primo e terzo, rispetto al controllo operato alle ore 11,30 posto a fondamento dell'imputazione descritta al capo b, argomentare che non entra in nessuna contraddizione logica con quanto rimarcato nell'ultimo cpv della stessa pagina) mentre , con riferimento alla recidiva ex art 99 comma IV, confermata dalla sentenza gravata, il rilievo è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede, rendendo così inconferente anche la critica diretta al bilanciamento con le generiche, operato in termini di equivalenza, non potendo le dette attenuanti prevalere sull'aggravante per espresso divieto di legge; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025