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Ordinanza — n. 2824/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it attacks factual findings and evidence assessment on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2824/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised concerned the factual reconstruction and evaluation of evidence regarding criminal liability. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility under Article 73, paragraph 4 of the Traffic Safety Code, arguing for a different legal classification. The court rejected these arguments as they were already properly examined and dismissed by the judges of the merits with legally sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they attack the factual reconstruction of the case and the related evaluation of probative emergencies, as such matters fall within the exclusive jurisdiction of the courts of first and second instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal factual reconstruction evaluation of evidence criminal liability Court of Cassation Traffic Safety Code jurisdiction of courts imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSI ALESSIO nato a CHIETI il 25/06/1977 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Carusi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto avuto riguardo alla ricostruzione della vicenda in fatto e alla correlata valutazione delle emergenze probatorie poste a fondamento della ritenuta responsabilità per il reato di cui all'ad 73 comma 4 TuS ascritto al ricorrente nonché in riferimento alla corretta configurazione del fatto senza addivenire alla tesi difensiva della riconducibilità dello stesso all'ipotesi di cui all'ad 73, comma 5- replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.