Cassation appeal dismissed for inadmissibility as arguments repeat merits already decided and lack specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Braidich Ciarli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the first two grounds for appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts regarding the existence of objective resistance and aggravated injuries. The third ground was rejected for being too generic, lacking concrete elements to justify the denial of a specific legal recognition. Consequently, the appeal was dismissed without reaching the merits of the substantive criminal claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new legal arguments distinct from those already decided by the lower courts; arguments merely repeating the merits' reasoning or lacking concrete specificity are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDICH CIARLI nato a ROMA il 30/09/1979 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Braidich Ciarli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due motivi diretti a contestare la sussistenza dei costituti oggettivi della resistenza ex art 337 cp e quelli anche soggettivi delle lesioni aggravate ascritte all'imputato replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il terzo motivo appare connotato dalla madesima genericità di deduzione posta a fondamento della decisione gravata nel negare le generiche ( la mancata indicazione di concreti elementi utili a giustificarne il riconoscimento) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.