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Ordinanza — n. 2820/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as criminal appeal is inadmissible due to insufficient grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2820/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ivana Di Giorgio inadmissible, ruling that the sole ground of complaint regarding sentencing motivation was manifestly unfounded. The court found the lower court's reasoning on the base sentence and enhancements for continuous offenses sufficiently logical and supported by the facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the only ground of complaint is that the lower court's motivation is manifestly unfounded, as the judgment stands if it is supported by sufficient and non-illogical reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded complaint sentencing motivation review continuous offenses enhancement Court of Cassazione procedural costs award Italian criminal procedure commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO IVANA nato a MACERATA il 06/05/1956 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ivana Di Giorgio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura proposta, riguardante la motivazione spesa a sostegno della pena base irrogata e dell'aumento apportato per gli altri fatti ritenuti in continuazione è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ( anche in relazione agli aumenti determinati dalla continuazione, che nel loro modesto portato - un mese complessivo. per più cessioni- ben possono ritenersi giustificati dal complessivo riferimento operato alla diversa tipologia di sostanza considerate dall'imputazione e alla durata delle condotte in contestazione), così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.