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Ordinanza — n. 2815/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding motivation defects in sentencing versus non-punishment assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2815/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the claim that the lower court's sentencing lacked proper motivation. The appellant argued the judgment failed to adequately address the specific request for a non-punishment assessment under Article 131-bis of the Penal Code. The Court ruled that such defects do not constitute a violation of law under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, as they do not affect the defendant's will or the legal qualification of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that defects in the motivation of a sentencing decision, which do not concern the expression of the accused's will or the legal qualification of the facts, do not render the judgment appealable under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissibility de plano violation of law motivation defects non-punishment assessment Article 448 CPP sentencing review legal qualification attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
Art. 131 bis cp

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMILGAWINI ABDILHADI nato il 02/01/1986 avverso la sentenza del 10/02/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Emilgawini Abdilhadi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di motivazione diretti a contrastare il giudizio di responsabilità (qui in ragione della necessaria valutazione in fatto che si lega al riscontro della causa di non punibilità di cui all'alt 131 bis cp), atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguarda vizi afferenti all' espressione della volontà dell'imputato o alla qualificazione del fatto né, infine, inerisce alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la ,sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.