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Ordinanza — n. 2814/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as alleged motivation defects do not constitute statutory grounds under Art. 448.2-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2814/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Luppi inadmissible de plano. Luppi argued the lower court's sentencing decision suffered motivation defects regarding the non-existence of acquittal grounds under Art. 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits admissible grounds to specific legal violations, excluding mere discrepancies between the request and the decision or issues unrelated to the defendant's will or the crime's qualification.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the alleged defect does not fall within the strictly enumerated grounds of violation of law, excluding mere differences between the request and the decision or issues not affecting the expression of the accused's will.

Parole chiave

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admissibility of appeal motivation defects violation of law Criminal Procedure Code de plano inadmissibility rinuncia alla motivazione rinuncia al dibattimento orale attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
proc pen, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
33040 del 2015 (lazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
Art. 129, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 33040 del 2015 (Lazouli)
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPPI MARCO (CUI 04AQYX0) nato a MILANO il 13/05/1979 avverso la sentenza del 14/04/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Luppi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di motivazione della sentenza in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità d'ella pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguarda vizi afferenti all' espressione della volontà dell'imputato o alla qualificazione del fatto né, infine, inerisce alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (lazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.