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Ordinanza — n. 2801/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly evaluated by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2801/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Matteo Canini inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The lower court had already correctly assessed the defense's arguments regarding sentencing, recidivism, and factual characterization without logical inconsistencies. The court rejected the appeal because the new grounds merely repeated these previously examined points without offering novel legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 5 TUS: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the courts of first and second instance with legally correct reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reproductive grounds merits arguments repetition recidivism assessment sentencing justification motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 5 TUS
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANINI MATTEO nato a ROMA il 06/11/1988 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Canini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomènti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla qualificazione ascritta al fatto ( con esclusione della ipotesi di cui all'ari 73 comma 5 TUS), alla misura della pena irrogata, alla sussistenza dei costituti utili a giustificare l'applicazione della recidiva rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.