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Ordinanza — n. 2800/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2800/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Marco De Angelis inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged the sentencing determination and the imposed penalty but failed to provide specific grounds, instead citing generic references to prior convictions without contesting the recidivism finding or the balancing test. The court ruled that the lower court's decision was sufficiently motivated and based on a proper review of defense arguments, rendering the appeal non-censurable.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for review and the lower court's decision is sufficiently motivated and based on a proper examination of defense arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds sufficient motivation criminal procedure code non-censurable decision recidiva nell'infrazione adeguamento della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS MARCO nato a ROMA il 19/06/1984 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco De Angelis avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con una unica censura, si contesta la determinazione del trattamento punitivo con eccentrici riferimenti al portato della riduzione accordata per le generiche ( ritenute equivalenti alla recidiva, senza che sia stata contestata quest'ultima né il giudizio di bilanciamento) e si lamenta la misura della pena irrogata benché la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.