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Ordinanza — n. 2798/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were merely repetitive of merits already decided correctly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2798/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Vincenzo Bruno inadmissible, ruling that the raised grounds were merely repetitive of issues already fully examined and rejected by the lower courts. The appellant contested his conviction for illegal cocaine possession, arguing for a stronger duty of reasoning and the applicability of a specific Tuscan law provision, but the court found these arguments legally incorrect and logically inconsistent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of those already examined and rejected by the courts of first and second instance with legally correct and coherent arguments.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal repetitive grounds merits already decided duty of reasoning Cassation procedure doppia punibilità imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO VINCENZO nato a FOGGIA il 13/07/1985 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; — ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Bruno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la detenzione illecita di cocaina allo stesso ascritta ( contestata anche con inconferenti riferimenti ad un asserito obbligo di motivazione rafforzata a fronte di una doppia conforme) e in relazione alla ritenuta non configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'ad 73 TUS rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.