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Ordinanza — n. 2796/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2796/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Milan Court of Appeal. The lower court had correctly addressed the defendant's arguments regarding the legality of detention and the factual basis for the conviction without logical inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 comma 5 TUS; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with legally sound reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds merits already decided Court of Cassation procedural costs perizia psichiatrica insufficiente prove psichiatriche menomazione psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 5 TUS
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN OMARI AZIZ nato il 09/09/2002 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Aziz Ben' D mari avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta convergenza degli elementi acquisiti rispetto alla finalità illecita della detenzione riscontrata e con riguardo alla qualificazione del fatto in termini non compatibili all'ipotesi di cui all'art 73 comma 5 TUS rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.