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Ordinanza — n. 2791/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false license plate alteration, citing lack of novelty in arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2791/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Bilardello's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the court failed to recognize his conduct as harmless or attempted fraud, but the appellate court had already correctly established that the crime of falsification is a mere danger offense requiring no actual damage. The court rejected the appeal because the arguments were repetitive and lacked specific criticism of the lower court's reasoning, which had properly addressed the legal principles regarding the nature of the crime and the scope of its victims.

Regesto Legislator

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Art. 477, 482 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are repetitive and lack specific criticism of the lower court's reasoning, as the crime of falsification is a mere danger offense where the perception of the act by authorities does not interrupt the conduct or prove innocence.

Parole chiave

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false license plate alteration mere danger offense repetitive appeal grounds inadmissible appeal attempted fraud exclusion uso di un documento falso false indicazioni su attività commerciali falsificazione dei pesi e delle misure

Disposizioni normative citate

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Art. 477 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Rv. 261812
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILARDELLO GIOVANNI nato a MARSALA il 05/10/1963 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giovanni Bilardello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Forlì riducendo la pena in relazione al delitto previsto dagli artt. 477 e 482 cod. pen. per alterazione dei dati della targa della autovettura Opel Mokka mediante apposizione di nastro adesivo; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non aver ritenuto innocua la condotta falsificatoria o tentata del ricorrente - è reiterativo e ha già ricevuto congrua risposta da parte della Corte di appello ; che ha correttamente ritenuto che il delitto di falso è di mero pericolo e non richiede il verificarsi di un danno effettivo, cosicché la circostanza che l'apposizione del nastro adesivo sia stata percepita dalla polizia giudiziaria non ha interrotto ?a condotta - dal che l'esclusione del tentativo - né tantomeno può da ciò può farsi derivare la innocuità del falso, che si rinviene solo in caso di inidoneità assoluta del falso a ingannare la fede pubblica (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Rv. 261812 - 01).

Inoltre, la Corte territoriale osserva come non solo gli agenti di polizia giudiziaria, che videro l'appostazione del nastro adesivo, fossero destinatari della alterazione, ma anche i rilevatori di targhe come altri addetti alla sicurezza stradale. In sostanza il motivo è reiterativo, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti • argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il consiglière estensore Il P