Cassation Court dismisses appeals against fraud conviction for corporate bankruptcy, citing specific grounds and lack of mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent corporate bankruptcy. The appellants argued for procedural violations regarding indirect statements and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found their arguments repetitive, abstract, and unsupported by specific evidence. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was sound, the evidence of intent was clear, and the exclusion of leniency was justified by the defendant's lack of casualness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) and Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Appeals must be specific and address the contested decision's reasoning, while the assessment of mitigating circumstances remains a matter of fact reviewable only for logical or legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BAIOCCHI SAMUEL nato a BOLOGNA il 19/11/1972 BAIOCCHI GIULIANO nato a ABBADIA SAN SALVATORE il 27/08/1942 BAIOCCHI SIMONE nato a BOLOGNA il 28/07/1978 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Baiocchi Samuel, Balocchi Simone e Baiocchi Giuliano ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale felsineo in ordine ai delitti di bancarotta patrimoniale fraudolenta societaria e cagionamento del dissesto a mezzo di falso in comunicazioni sociali: Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo - è reiterativo del motivo formulato in appello, al quale la Corte di appello offre una motivazione non manifestamente illogica e corretta, nonché è aspecifico, in quanto non si confronta con il quadro argomentativo utilizzato dalla sentenza impugnata: in particolare, dopo avere rilevato ia natura distrattiva e spoliativa della cessione di otto veicoli nelle migliori condizioni dalla fallenda alla Gio.ss S.r.I., la Corte di appello rilevava come Baiocchi Samuele, oltre ad essere consigliere di amministrazione della fallita Essebiesse, fosse anche socio della cessionaria, dunque consapevole sia per ragioni familiari sia anche nella qualità di consigliere di amministrazione della cedente e socio della cessionaria della situazione di disseto della cedente, come anche della circostanza che il prezzo non sarebbe mai stato richiesto dalla cedente né pagato dalla cessionaria; quanto al Balocchi Simone lo stesso era vicepresidente del c.d.a. della cessionaria e, dunque, - osserva la Corte territoriale - mai corrispose il prezzo dovuto, e quindi nella qualità di extraneus concorreva consapevolmente per la circostanza che l'operazione di cessione senza pagamento del prezzo aveva in sé il pericolo di mettere a rischio la garanzia del ceto creditorio della cedente, circostanza necessaria per comprovare il dolo.
Con tali argomenti puntuali non si confronta il motivo di ricorso che rimane astratto, né si confronta con la circostanza che la cedente e la cessionaria avessero la medesima sede aziendale e operassero in continuità. Il motivo è dunque aspecifico; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni indirette ricevute dal curatore fallimentare - anche risulta reiterativo, oltre che manifestamente infondato per le ragioni esposte dalla sentenza impugnata.
Inoltre, nel giudizio di appello sono state utilizzate correttamente le dichiarazioni del curatore quanto alle informazioni ricevute da terzi, in quanto utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art. 195, comma L, cod. proc. pen., trattandosi di dichiarazioni "de relato" in relazione alle quali nel giudizio di primo grado la difesa non abbia richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito così rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259 - 01; conf. N. 50346 del 2014 Rv. 261316 - 01). in sostanza, a differenza di quanto sostengono i ricorrenti, per l'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato deve essere la parte interessata a sollecitare l'esame del teste diretto, non il Tribunale, qualora non lo ritenga necessario, a disporre d'ufficio l'atto istruttorio.
Di istanze di parte tese alla escussione del teste diretto non è stata fornita la prova, tanto più che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 23868 del 23/04/2009 - deo. 10/06/2009, Fruci, Rv. 243416): requisiti non assicurati nel caso in esame;
Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a Baiocchi Giuliano - è manifestamente infondato: la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62- bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata. sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).
Corte territoriale ha ritenuto del tutto assenti elementi positivi cui ancorare la concessione delle attenuanti generiche, così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logico- giuridici e fondata sulla sussistenza dell'elemento negativo della 'disinvoltura' di Giuliano Baiocchi nell'operazione di spoliazione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l 5 novembre 2025