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Ordinanza — n. 2784/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false statements and late request for alternative sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2784/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for false statements and a violation of procedural rules regarding alternative sentencing. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level and the request for alternative sentencing was filed too late.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 585, comma 4, c.p.p.; Art. 95, d.lgs. 150/2022: An appeal must contain specific and arguable grounds distinct from those already rejected at the appellate level, and requests for alternative sentencing must be raised during the appellate hearing.

Parole chiave

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false statements conviction procedural timeliness alternative sentencing request inadmissible appeal appellate review standards responsabilità penale perizia psichiatrica insufficiente stato di salute psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, c.p.p.
Art. 585, comma 4, c.p.p.
pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod.
Art. 95, d.lgs. 150/2022
pen., cosicché la doglianza è inedita e tardiva: infatti, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs.
Art. 20-bis cod. pen.
A ben vedere nel caso in esame l'imputato né con l'atto d'appello, né con le conclusioni ha chiesto poter accedere alla sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen., cosicché la doglianza è inedita e tardiva: infatti, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art.
artt. 495 cod. pen
Rilevato che Maurizio Ugulini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato quella del Tribunale bolognese, che lo condannava per i reati previsti dagli artt. 495 cod. pen.
art. 545-bis cod. proc. pen
art. 20-bis cod. pen
A ben vedere nel caso in esame l'imputato né con l'atto d'appello, né con le conclusioni ha chiesto poter accedere alla sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen., cosicché la doglianza è inedita e tardiva: infatti, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, Sarritzu
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGULINI MAURIZIO nato a CASTELFRANCO EMILIA il 27/08/1975 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Maurizio Ugulini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato quella del Tribunale bolognese, che lo condannava per i reati previsti dagli artt. 495 cod. pen. e 186, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. 285 del 1992; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'ad 495 cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); a ben vedere la Corte di appello, in modo congruo e senza manifeste illogicità, rende conto della consapevolezza dell'imputato e della volontà di dichiarare false generalità agli agenti di polizia municipale, come comprovato dalla falsità sia del cognome che del luogo di residenza e della data di nascita; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine all'art. 545-bis cod. proc. pen. - è manifestamente infondato.

A ben vedere nel caso in esame l'imputato né con l'atto d'appello, né con le conclusioni ha chiesto poter accedere alla sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen., cosicché la doglianza è inedita e tardiva: infatti, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20- bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02;

Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il consiglier e tenso