Cassation annuls appeal sentence for violation of domicile due to lack of required private complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision without remand because the prosecution could not proceed without a private complaint. The appellant argued the lower court erred by reclassifying theft into violation of domicile, which requires a specific complaint from the victim unless specific exceptions apply. The court held that since the initial facts excluded violence against property, the reclassification created a procedural defect necessitating dismissal of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 614 cod. pen.; Art. 625 n. 2 cod. pen.: Violation of domicile is a private prosecution offense unless committed with violence against property; reclassification without such violence renders the action inadmissible due to lack of private complaint.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA ric3rso proposto da: COMES VITTORIO GRAZIANO nato a CATANIA il 02/07/1994 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Comes Vittorio Graziano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Gela, riqualificando la condotta di furto in quella di violazione di domicilio e condannato il ricorrente alla pena di anni uno di reclusione; Lette le conclusioni depositate dal difensore depositate il 28 ottobre 2025 che chiede accogliersi il ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in quanto la Certe di appello avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere per mancanza di querela a seguito della riqualificazione operata - è fondato.
Difatti il delitto di violazione di domicilio è procedibile a querela della persona offesa, tranne che nelle ipotesi previste del comma quarto dell'art. 614 cod. pen., fra le quali, sia prima che dopo l'intervento innovativo del d.lgs. 150 del 2022, si annoverava anche l'ipotesi in cui !a violazione di domicilio avvenuta con violenza sulle cose. Tale presupposto è stato però escluso dalla sentenza di primo grado con l'aggravante dell'art. 625 n. 2 cod. pen. cosicché - difettando la querela e sussistendo solo la denuncia di furto - ne discende l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione penale non doveva essere proseguita; il secondo motivo deve ritenersi assorbito;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 5 novembre 2025 Il consiglire estensore Il Preside t