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Sentenza — n. 2778/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for failure to recognize crime extinction by prescription under Art. 129 CP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2778/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's decision without remand, ruling that the criminal offense had expired due to the passage of the statutory limitation period. The appellants argued for a reduction in sentencing and challenged the classification of the crime as attempted, but the Court found the first ground of appeal manifestly unfounded regarding the nature of the offense. Consequently, the Court held that since the crime was extinguished by prescription, the lower court was legally barred from remanding the case for further investigation.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 455 cod. pen.: In the presence of a cause of extinction of the crime, the judge is not required to annul the judgment for lack of motivation, but must declare the extinction of the crime.

Parole chiave

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prescription of criminal action extinction of crime lack of motivation remand prohibition statutory limitation period attempted offense classification second instance annulment prova liberatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
104563-01); Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati.
Art. 455 cod. pen.
Rilevato che Restivo Fortunata e Restivo Grazia ricorrono con atti separati avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha riformato quella del Tribunale etneo mitigando il trattamento sanzionatorio in ordine alla violazione dell'art. 455 cod.
Art. 453 cod. pen.
che prevede la pena di cui all'art. 453, ridotto di un terzo; pertanto, il termine per la prescrizione è pari ad anni otto aumentata ex art.
Art. 161 cod. pen.
453, ridotto di un terzo; pertanto, il termine per la prescrizione è pari ad anni otto aumentata ex art. 161 cod. pen. di un quarto, ad anni dieci, a seguito della esclusione della contestata recidiva per una delle ricorrenti).
art. 455 cod. pen
Rilevato che Restivo Fortunata e Restivo Grazia ricorrono con atti separati avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha riformato quella del Tribunale etneo mitigando il trattamento sanzionatorio in ordine alla violazione dell'art. 455 cod.
art. 161 cod. pen
453, ridotto di un terzo; pertanto, il termine per la prescrizione è pari ad anni otto aumentata ex art. 161 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 14002 del 03/03/2021, Cristiano
Sez. 5, n. 8605 del 1982
(Vedi Sez. 5, n. 8605 del 1982, Rv.
Sez. 5, n. 451 del 1967
Sez. 5, n. 451 del 1967, Rv.
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RESTIVO FORTUNATA nato a ADRANO il 15/11/1974 RESTIVO GRAZIA nato a BIANCAVILLA il 22/01/1986 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Restivo Fortunata e Restivo Grazia ricorrono con atti separati avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha riformato quella del Tribunale etneo mitigando il trattamento sanzionatorio in ordine alla violazione dell'art. 455 cod. pen; Considerato che il secondo motivo di ricorso per entrambe le ricorrenti - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n.4 cod. pen. - risulta non aver ricevuto alcuna risposta dalla Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il motivo non è manifestamente infondato, il che rende il ricorso non inammissibile, cosicché ne consegue la necessità di rilevare il decorso del termine di prescrizione, essendo la scadenza del termine di prescrizione pari ad anni dieci (art. 455 cod. pen. che prevede la pena di cui all'art. 453, ridotto di un terzo; pertanto, il termine per la prescrizione è pari ad anni otto aumentata ex art. 161 cod. pen. di un quarto, ad anni dieci, a seguito della esclusione della contestata recidiva per una delle ricorrenti).

Pertanto, risalendo la condotta al 4 marzo 2015, il reato è estinto per prescrizione alla data del 4 marzo 2025; Considerato che il primo motivo di ricorso per entrambe le ricorrenti - che lamentano omessa riqualificazione nel reato nell'ipotesi tentata - è manifestamente infondato: correttamente la Corte territoriale richiama il consolidato principio per cui - cfr. Sez. 5, n, 14002 -',?! 03/03/2021, Cristiano, Rv. 281025 - 01 - non è configurabile il tentativo di spendita di moneta falsa, trattandosi di reato di pericolo che si consuma con la mera detenzione al fine di mettere in circolazione la moneta falsa, senza la necessità che si dia ad esso concreta attuazione. (Vedi Sez. 5, n. 8605 del 1982, Rv. 155364-01;

Sez. 5, n. 451 del 1967, Rv. 104563-01); Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi .ncompatibile con qualsiasi necessità.. di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti, fungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275); P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 5 novembre 2025 Il consigli re estensore ,/