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Ordinanza — n. 2771/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for simple documentary bankruptcy due to statute of limitations not yet expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2771/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the statute of limitations for the crime of simple documentary bankruptcy had not yet expired at the time of the second-instance judgment. The prosecution argued that the ordinary six-year limitation period extended to seven years and six months due to the 'Orlando Law' suspension applicable to crimes committed between August 2017 and December 2019. Consequently, the court ruled that the limitation date of December 30, 2025, had not passed, rendering the claim for non-prosecution legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 157, Art. 159, Art. 161 cod. pen.; The statute of limitations for crimes committed during the period of the Orlando Law suspension is calculated based on the extended maximum term, and the limitation period has not expired if the date of expiration falls after the judgment.

Parole chiave

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statute of limitations bankruptcy fraud Orlando Law suspension criminal procedure non-prosecution claim bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie documenti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Il termine di prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento in data 30 giugno 2018: il termine ordinario di prescrizione consiste in sei anni in applicazione del disposto dell'art. 157 cod. pen.
Art. 159 cod. pen.
legge Orlando, in guanto la discipiina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nei testo introdotto dall'art.
Art. 161 cod. pen.
Il termine massimo di prescrizione, in applicazione dell'art. 161 cod. pen., è di sette anni e sei mesi.
Law 23 June 2017, n. 103
Law 9 January 2019, n. 3
Law 27 November 2021, n. 134
art. 157 cod. pen
Il termine di prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento in data 30 giugno 2018: il termine ordinario di prescrizione consiste in sei anni in applicazione del disposto dell'art. 157 cod. pen.
art. 161 cod. pen
Il termine massimo di prescrizione, in applicazione dell'art. 161 cod. pen., è di sette anni e sei mesi.
art. 159 cod. pen
legge Orlando, in guanto la discipiina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nei testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 05/06/2025, Polichetti, Rv. 288175
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUCIANELLI BRUNO nato a FILOTTRANO il 05/02/1956 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Bruno Crucianelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta semplice documentale, così riqualificata la condotta in origine contestata di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato. Il termine di prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento in data 30 giugno 2018: il termine ordinario di prescrizione consiste in sei anni in applicazione del disposto dell'art. 157 cod. pen.

Il termine massimo di prescrizione, in applicazione dell'art. 161 cod. pen., è di sette anni e sei mesi. La data più prossima di prescrizione del reato è il 30 dicembre 2025 e non era ancora decorsa neanche al momento della sentenza di secondo grado, dovendo per altro anche tenersi in conto la sospensione per la cd. legge Orlando, in guanto la discipiina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nei testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 ai 31 dicembre 2019 - quella in esame risulta con permanenza in tale periodo - non essendo stata abrogata con effetti retroattivi daila legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 05/06/2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il consiglir estensore Il Pr