Cassation court dismisses appeal regarding lack of application for non-punishment due to minor offense under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to deny the defense of non-punishment for a minor offense. The appellant argued for a violation of law regarding the application of Article 131-bis of the Penal Code, while the lower courts distinguished this exculpatory cause from the reduction of punishment based on general mitigating circumstances. The court ruled that the appellate judge's evaluation of the offense's gravity and the defendant's subjective profile was legally sound and not subject to review in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis, comma 1, cod. pen.; Art. 62 bis, cod. pen. The denial of the cause of non-punishment for a minor offense does not contradict the recognition of general mitigating circumstances, as the two institutions rely on distinct objective and subjective evaluation parameters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUKIC EMIN nato in BOSNIA-ERZEGOVINA il 11/06/1965 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Nukic Emin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Ascoli Piceno riducendo la pena in ordine al delitto di bancarotta semplice documentale; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ritenuto che «per la natura e la gravità dell'illecito in contestazione, nonché per la finalità e la modalità dell'azione» (fol.
4) sia da escludersi il riconoscimento dell'esimente per fatto di lieve entità. Il Giudice territoriale ha fornito una valutazione congrua ed esente da vizi logico giuridici, in quanto gli elementi sopra evidenziati gli hanno consentito di escludere la particolare tenuità del fatto, che resta una valutazione discrezionale del giudice di appello non sindacabile in sede di legittimità. Anche le censure mosse quanto alla contraddittorietà del diniego rispetto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non valutano la distinzione sussistente fra i due istituti in modo consolidato ritenuta da questa Corte di legittimità.
Difatti, Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112 - 01 ha ritenuto che non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo.
Nello stesso senso, seppur in motivazione Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 ha affermato che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti: in motivazione la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto;.
Nel caso opposto, comunque distinguendo fra i due istituti, Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095 - 01 ha ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla sola presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole;
Considerato che anche l'ulteriore elemento di dedotta incongruità fra il diniego dell'esimente e la riduzione della pena non costituisce elemento di contraddizione, per le medesime ragioni, in quanto l'istituto dell'art. 62 bis cod. pen. prevede l'applicazione dei criteri ex art. 133 cod. pen., quelli relativi alla determinazione della pena, cosicché non può ritenersi che l'attenuazione del trattamento sanzionatorio sia in contraddizione con il diniego della esimente, in quanto diversamente ogni condotta caratterizzata da pena tenue implicherebbe il riconoscimento delle condizioni ex art. 131 bis cod. pen.
Ne consegue la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso; Rilevato, pertanto, che il primo motivo, inerente all'abitualità ostativa, risulta pertanto assorbito, in quanto basta la verifica della sussistenza di una sola delle due ratio decidendi ostative ritenute dalla Corte territoriale, in ordine al diniego della esimente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il