Italian Court dismisses appeal against fraud conviction as penalty sentencing is within trial judge's discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ezio Ticani's appeal against the Ancona Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a reduced sentence and recognition of mitigating circumstances, but the appellate court had already weighed these factors against aggravating ones, finding generic mitigations to prevail over the increase for continued crime. The court ruled that the final sentence, based on a low base relative to the stolen amounts and prior record, falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code, rendering the specific complaints on sentencing arbitrary and infounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The sentencing judge's discretion regarding the gradation of penalties, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, is not subject to review on appeal if the reasoning adequately addresses the relevant elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TICANI EZIO nato a VISSO il 14/11/1946 avverso la sentenza dei 17/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ezio Ticani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha parzialmente riformato quella dei Tribunale di Macerata quanto al trattamento sanzionatorio, confermando la responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e preferenziale; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine commisurazione della pena inflitta e all'aumento per continuazione - è aspecifico, in quanto non prende atto che la Corte di appello ha valutato le doglianze che sollecitavano la riduzione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da intendersi prevalenti sulle contestate aggravanti.
Tale prevalenza ha determinato l'elisione dell'aumento per la continuazione fallimentare, della quale il ricorrente continua a dolersi, in quanto si tratta di una circostanza aggravante che nel caso concreto è stata ritenuta sub valente. Pertanto, il trattamento sanzionatorio fonda su una pena base di poco superiore al minimo (anni tre e mesi sei di reciusione ., rispetto a: minimo di anni tre) che trovano una congrua giustificazione nella entità non trascurabile deie somme distratte e nei precedenti dell'imputato: sui punto non è consentita la dogiianza mossa in sede di legittimità ed è manifestamente infondato il motivo perché, secondo Vinairizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), con cui il ricorrente non si è confrontato. Infine, come anticipato, il Giudice di appello ha inoltre ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aumento per la continuazione fallimentare, cosicché la doglianza del ricorrente sul punto è quindi anche generica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento deUe spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile fl ricorso e condanna ii ricorrente a; pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il consigliere estensore Il