Italian Court dismisses appeal as specific grounds were not raised against established fraud elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Eduardo Bertat inadmissible for failing to address specific grounds regarding fraudulent intent in a company fraud case. Bertat argued the lower court lacked motivation and violated law by not requiring specific intent for a non-participant, but the appellate court had already confirmed fraud through unbacked checks and lack of agreement. The court rejected these claims as repetitive and aspecific, ruling the appeal inadmissible and ordering Bertat to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are aspecific and do not confront the elements of fact and law already established by the appellate judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTAT EDUARDO nato a NAPOLI il 15/01/1959 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Eduardo Bertat ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha riformato quanto alla pena quella del Tribunale di Ancona, confermando la penale responsabilità del ricorrente quale concorrente estraneo nel delitto di bancarotta societaria fraudolenta di tipo distrattivo; Considerato che il primo motivo di ricorso è del tutto aspecifico, in quanto lamenta il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine al dolo richiesto per il concorrente estraneo nel delitto fallimentare, non confrontandosi con i plurimi elementi comprovanti il dolo già evidenziati rispetto alla medesima doglianza da parte della Corte di appello (cfr. foil. 3 e 4 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale chiarisce come l'operazione di cessione della proprietà fosse in sé sintomatica di danneggiamento delle ragioni creditorie (emissione di un assegno da parte del ricorrente senza copertura, mancato incasso dell'assegno da parte del venditore, pertanto •.e5--,s;one de!Virnrnobie senza adeguato corrispettivo e prova deli'accordo fra i concorrenti), elementi con i quali non si confronta il motRio di ricorso, rispetto ai quali le doglianze risultano sostanzialmente reiterative di quelle già mosse con l'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 5 novem