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Ordinanza — n. 2764/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2764/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2764/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sui ricorso proposto da: COLACICCHI EMANUELE nato a ANAGNI il 21/05/1962 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che Emanuele Colacicchi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale d Frosinone quanto alla responsabilità penale in ordine al delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato - non è deducibile in sede di legittimità: il ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione della Corte di appello, che conferma integralmente quella del Tribunale.

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 2764/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 494 cod. pen. ; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato - non è deducibile in sede di legittimità: il ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione della Corte di appello, che conferma integralmente quella del Tribunale.

Parole chiave

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inganno sull'identità sviamento della giustizia dolo determinante errore di persona uso di un documento falso elemento soggettivo

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
Rilevato che Emanuele Colacicchi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale d Frosinone quanto alla responsabilità penale in ordine al delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che i secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorso proposto da: COLACICCHI EMANUELE nato a ANAGNI il 21/05/1962 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Emanuele Colacicchi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale d Frosinone quanto alla responsabilità penale in ordine al delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato - non è deducibile in sede di legittimità: il ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione della Corte di appello, che conferma integralmente quella del Tribunale.

Ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quelia di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). In tal senso le argomentazioni non manifestamente illogiche e sussistenti, tutt'altro che apparenti, della Corte di appello integrano quelle della sentenza di primo grado, cosicché le cioglianze relative -quanto alla sussistenza del fatto sub capo B), - risultano aspecifiche oltre che versate in fatto;

Considerato che i secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - é inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. Per un verso la Corte rileva la pluralità di condotte reiterate poste in essere, requisito che integra l'abitualità che costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'esimente, anche in presenza di un fatto di lieve entità. Per altro le stesse valutazioni rendono conto in modo non manifestamente illogico delle ragioni di non tenuità delle condotte, nell'ambito di una valutazione discrezionale offerta dalla Corte territoriale con adeguata motivazione, con la quale il ricorso non si è però confrontato;

Considerato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico e omessa motivazione quanto alla aggravante ex art. 62 n. 4 cod. pen. - è manifestamente infondato quanto alla prima doglianza in quanto, sussistente la condotta di reato, in ragione della lettura congiunta delle due sentenze di merito, corretta è l'applicazione della circostanza aggravante del nesso teleologico che è configurabile indipendentemente dalla unicità o pluralità delle condotte criminose, o dalla contestualità di queste ultime, essendo sufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione dei reato-fine e che a tale scopo egli si sia servito dei reato-mezzo: in tal senso irrilevante, ai fini della configurabilità dell'aggravante, è l'intervenuta estinzione del reato fine per remissione di querela (Sez. 5, n. 22 del 26/11/2019, dep. 2020, Rv. 277754 - 01; nello stesso senso, anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, cfr.

Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Beliilli, Rv. 275456); la doglianza relativa alla attenuante deil'art. 62 n. 4 cod. pen. è invece inedita, non risultando proposta con l'atto di appello, anche per quanto emerge dalla ricapitolazione dei motivi di appello nella sentenza impugnata, non contestata dai ricorrente sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore delia Cassa delle ammende.

Cosi deciso il 5 novembre 2025 il consigli re estensore Il Presidente F