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Ordinanza — n. 2762/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2762/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniele Furriolo inadmissible and ordered him to pay court costs. Furriolo challenged the lower court's fine based on the correctness of the motivation regarding his liability declaration, arguing against the factual basis of the responsibility. The court rejected this because the appeal consisted solely of mere complaints and repeated arguments already dismissed in the appellate stage without providing a specific, argumentative critique of the trial court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on mere complaints or merely reiterates arguments already rejected in the appellate instance without offering a specific, argumentative critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints reiteration of arguments lack of specific critique appellate review standards azione civile risarcimento per atto illecito sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 dei 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURRIOLO DANIELE nato a CATANZARO il 22/06/2001 avverso la sentenza del 14/05/2025 del TRIBUNALE DI CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Daniele Furriolo ricorre avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro che ha condannato il ricorrente alla pena di euro 500,00 di multa; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso — che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono c.fi assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 dei 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Il Tribunale ha offerto una valutazione esente da vizi logici ed ha specificamente motivato sul punto, fornendo un'ampia ricostruzione delle ragioni alla base del suo convincimento (Si veda, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), fondando anche sulla deposizione del teste indicato in ricorso, cosicché per dimostrare la contraddittorietà della sentenza con un atto del processo il ricorso avrebbe dovuto formulare una denuncia specifica di travisamento in questo caso del tutto assente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 li consighe e estensore