Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2759/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper fact re-evaluation claim and failure to raise prior appeal ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2759/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision violated articles 56 and 610 of the Penal Code by improperly re-evaluating evidence. The court rejected this, noting that fact-finding is exclusively the merit judge's role and that the specific ground regarding the regional law was not properly raised in the prior appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 56, 610 c.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new fact-finding parameters, and grounds not raised in the appeal are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Cassation appeal inadmissibility Fact re-evaluation prohibited Merit judge exclusive power Failure to raise appeal ground Procedural impropriety concorso materiale di reati mancanza di disciplina partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56 c.p.
Art. 610 c.p.
Art. 606, comma 3 c.p.p.
18 dei 2015, in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: GIORDANO RICCARDO BRUNO nato a SAN CESARIO DI LECCE il 21/03/1986 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Riccardo Bruno Giordano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Lecce che io aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 610 cod. pen. — non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori ai fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 dei 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nei giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibiii o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto • a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Il motivo è anche inedito nella parte in cui vi è richiamo all'art. 4 i.r. Puglia n. 18 dei 2015, in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. peri., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il consiglieré estens