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Ordinanza — n. 2756/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to exhaust appeal remedies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2756/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Marcello Pallonetto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pallonetto challenged a lower court ruling confirming his liability for aggravated threats, citing violations of procedural duties and omissions in evidence review. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, generic, and inadmissible because they were not properly developed during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 116 cod. proc. civ.; Art. 366 cod. proc. civ.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific grounds developed in the appellate judgment; generic complaints or new arguments not raised at the appellate level render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds exhaustion of remedies aggravated threats procedural duty motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 366 cod. proc. civ.
art. 116 cod. proc. civ
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLONETTO ANTONIO MARCELLO nato a REGGIO CALABRIA il 20/10/1972 avverso fa sentenza del 10/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Antonio Marcello Pallonetto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che ha confermato quella del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva ritenuto la responsabilità dei ricorrente in ordine ai delitto di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione al dovere del giudice di valutare le prove; il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata; il terzo motivo di ricorso contesta l'omesso esame di elementi istruttori;

Rilevato che tali motivi risultano manifestamente infondati nonché generici, limitandosi a riportare il contenuto di norme processuali, anche non pertinenti, senza confrontarsi con la sentenza impugnata; considerato che i motivi sono anche inediti e, quindi, non deducibili in sede di legittimità, non avendo le censure ora proposte costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;

Ritenuto che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il Giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della cch;arazione dea responsabilità e deUa sussistenza deJ reato s veda in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 novembre 2025 Il consiglie estensore Il