Criminal appeal dismissed as manifestly unfounded due to generic lack of concrete criticism against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Putano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Putano challenged the second-instance conviction for transporting scrap metal and car batteries, arguing flaws in the lower court's reasoning and application of specific criminal code articles. The court rejected these claims because the sole ground of appeal was manifestly unfounded, being a generic and concreteless attack on the lower court's argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, specifically when they constitute a generic and concreteless attack on the lower court's reasoning without providing specific criticism.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTANO ANTONINO nato a PALERMO il 20/03/1945 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 4 dicembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Agrigento il 5 giugno 2023, con la quale Antonino Putano era stato condannato alla pena di mesi 7 di arresto ed euro 3.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1, lett.
a) e b) del d.lgs. n. 152 del 2006 (contestato in relazione al trasporto di materiale ferroso e batterie di auto usurate a bordo di un veicolo Ape 50); fatto commesso in Canicattì il 19 novembre 2020. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono state compiutamente esposte le ragioni ostative all'accoglimento dei tre motivi di appello, che avevano riguardato la rilevanza penale del fatto e la mancata applicazione degli art. 131 bis e 62 bis cod. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.