Cassation court dismisses appeal against fraud conviction as appeal arguments exceed scope of admissibility review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Alessandro Amorini inadmissible regarding his conviction for tax fraud. Amorini argued against the confirmation of guilt and the denial of generic mitigating circumstances, but the Court found these arguments to be substantive merit disputes rather than legal errors. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was rational and fell outside the permissible scope of a judgment on admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 616 c.p.p.; The appeal must be declared inadmissible when the contested judgment is supported by rational considerations and the defense's counter-arguments constitute mere differences in factual or merit-based evaluations that fall outside the perimeter of the admissibility review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORINI ALESSANDRO nato a VEROLI il 17/04/1977 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 gennaio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cassino il 12 gennaio 2024, ha rideterminato in anni 1 e mesi 5 di reclusione la pena irrogata ad Alessandro Amorini (cui sono stati concessi i doppi benefici di legge) in ordine al reato di cui all'art. 2 del d.
Igs. n. 74 del 2000 riferito all'annualità 2014 e commesso il 17 settembre 2015 in Sora, mentre, in ordine all'annualità 2013, vi è stata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere sussistente il reato di dichiarazione fraudolenta ascritto ad Amorini, hanno valorizzato gli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che la società Ceam (poi Edil Costruzioni 2015 di cui l'imputato era legale rappresentante, nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2013 e 2014, sì è avvalsa di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Edil Mat s.r.I., che si rivelava essere una società cartiera.
Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del diniego delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di appello sottolineato in senso ostativo, tra l'altro, la gravità del fatto, per come delineata dall'importo delle somme evase e dalla reiterazione delle condotte di evasione (cfr. pag. 2 della sentenza della Corte di appello). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 settembre 2