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Ordinanza — n. 2739/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating evidence and merit outside of legality review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2739/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Loris Dal Molin inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a re-evaluation of evidence regarding his role in a tax evasion case and requested generic mitigating circumstances, but the Court found these arguments to be mere merit-based revaluations. The Court ruled that such substantive re-examinations fall outside the scope of a legality review, which is limited to checking the rationality of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible when they seek a re-evaluation of evidence or a new assessment of merit, as these matters are excluded from the scope of the legality review.

Parole chiave

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legality review scope re-evaluation of evidence merit-based arguments inadmissible appeal tax evasion conviction attenuazione della pena indennizzo per carcerazione preventiva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAL MOLIN LORIS nato a MONZA il 17/09/1967 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia del 29 novembre 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Bergamo in data 28 gennaio 2022, ha sostituito con il lavoro di pubblica utilità, nei termini e nei modi indicati nel dispositivo, la pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione irrogata a Loris Dal Molin, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000. Fatto commesso in Bergamo il 29 dicembre 2014. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata) che l'imputato, oltre a rivestire l'incarico formale di amministratore di diritto della cooperativa San Benedetto, si occupava dei rapporti commerciali della società, intrattenendo i rapporti con i clienti, per cui era pienamente nella condizione di conoscere il volume di affari della cooperativa e di rappresentarsi il conseguente obbligo di pagare l'Iva, a nulla rilevando il dato che nella società vi fosse altro soggetto titolare di poteri gestori di fatto.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di appello in maniera non illogica rimarcato in senso ostativo sia i precedenti penali a carico di Dal Molin, sia la mancanza di alcuna corresponsione dell'imposta evasa, anche parziale o simbolica. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 settembre 2