Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2738/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as statute of limitations expired after the contested crime date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2738/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio D'Auria inadmissible regarding the non-declaration of extinction of the crime due to prescription. The appellant argued that the offense committed on December 31, 2015, should be considered extinguished, but the court found the maximum prescription period of ten years under the relevant law matures on December 31, 2025. Consequently, the statute of limitations had not yet expired at the time of the appealed judgment, rendering the claim for extinction of the crime manifestly unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17 comma 1 bis d. Igs. n. 74 del 2000; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the statute of limitations for the crime has not yet expired at the time of the judgment, as the maximum prescription period is calculated from the date of the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations prescription period criminal appeal extinction of crime Corte di Cassazione dichiarazione fiscale tardiva reddito non dichiarato arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17 comma 1 bis d. Igs. n. 74 del 2000
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la prescrizione massima del reato contestato si computa in 10 anni ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del d.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AURIA ANTONIO nato a AVELLINO il 05/08/1975 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 febbraio 2025, che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma il 14 febbraio 2024, ha rideterminato in anni 1 e mesi 6 di reclusione la pena a carico di Antonio D'Auria, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A).

Fatto commesso Roma il 31 dicembre 2015. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la prescrizione massima del reato contestato si computa in 10 anni ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, per cui, risalendo la data dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale al 31 dicembre 2015, il termine decennale matura il 31 dicembre 2025, ossia in epoca successiva a quella della sentenza impugnata e dell'odierna decisione.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.