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Ordinanza — n. 2737/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded grounds and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2737/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground regarding guilt reconstruction was factually based and the second regarding excessive penalty was unfounded. The appellate court had already confirmed the conviction for copyright infringement and set the sentence at the statutory minimum despite prior convictions. The court held that the defense's arguments represented substantive merit assessments outside the scope of a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the contested judgment contains no errors of law or fact requiring cassation review.

Parole chiave

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copyright infringement inadmissible appeal statutory minimum penalty legitimacy review manifestly unfounded riesame dell'entità pena contravvenzioni contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAIF MOHAMED nato a CASABLANCA( MAROCCO)11 17/12/1968 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 5 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Reggio Calabria il 21 giugno 2023, con la quale Mohamed Daif era stato condannato alla pena di un anno, otto mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 171 ter, co. 2 lett. a), della legge n. 633 del 1941.

Fatto commesso in Villa San Giovanni il 25 settembre 2017. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto presenta una ricostruzione in termini prevalentemente fattuali ed appare volto a prefigurare, invero in termini non specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata e non illogica disamina degli accertamenti compiuti dalla P.G. presso l'imbarco dei traghetti di Villa San Giovanni. Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale viene lamentata l'eccessività della pena, è anch'esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato che la pena è stata fissata in misura corrispondente al minimo edittale, nonostante i precedenti a suo carico, non venendo in rilievo significative differenze rispetto alla posizione del coimputato.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.