Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing for illegal construction due to lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Francesco Zucco and Antonella Filippone inadmissible regarding their criminal convictions for illegal construction. The defense argued for reduced penalties and lack of subjective intent, but the court found these arguments to be mere re-evaluations of evidence rather than legal errors. Consequently, the appeals were rejected because the lower court's reasoning was rational and fell outside the scope of a legitimacy review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the defense merely proposes alternative factual assessments or merit-based evaluations that do not challenge the rationality of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZUCCO FRANCESCO nato a LOCRI il 17/12/1979 FILIPPONE ANTONELLA nato a CINQUEFRONDI il 29/10/1983 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 6 marzo 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Locri il 4 aprile 2024, ha rideterminato, previa concessione delle attenuanti generiche, in giorni 8 di arresto ed euro 8.035 di ammenda la pena nei confronti dell'imputata Antonella Filippone, mentre, nei confronti del coinnputato Francesco Zucco, è stata confermata la pena di giorni 12 di arresto ed euro 12.100 di ammenda irrogatagli in primo grado, essendo stati ritenuti entrambi gli imputati colpevoli dei reati di cui agli art. 110 cod. pen. 44, lett. b (capo 1) e 64-71 e 65-72 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 2).
Fatti accertati in Gerace il 16 novembre 2021. Osservato che il primo motivo di ricorso, riferito all'imputata Antonella Filippone, con cui si censura la conferma del giudizio di responsabilità per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, dopo aver ricordato che i reati per cui si procede sono puniti a titolo di colpa, hanno valorizzato il fatto che la ricorrente era la comproprietaria degli immobili interessati dai lavori abusivi e ha inoltre sottoscritto la comunicazione con cui si impegnava a ottemperare almeno in parte l'ordine di demolizione, manifestando l'intenzione di chiedere la sanatoria per la restante parte, ciò evidentemente a riprova del suo interesse alla realizzazione degli interventi svolti.
Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo, con cui la difesa si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 3), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sia la consistenza delle opere, sia la circostanza che solo una delle strutture è stata demolita in ottemperanza dell'ordinanza comunale del 17 maggio 2022, mentre l'esito della pratica di sanatoria è tutto da verificare, stante l'esistenza del vincolo idrogeologico.
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa sì duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, quanto alla posizione di Zucco (alla Filippone le attenuanti ex art.62 bis cod. pen. sono state riconosciute), sia i precedenti penali a carico dell'imputato, sia il ruolo di primo piano da questi assunto nell'esecuzione delle opere abusive. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). C2 Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19